argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: concordato preventivo - azioni esecutive - sospensione e improseguibilità
Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 24 luglio 2020, depositata in pari data, ha chiarito come, in tema di concordato preventivo, dalla pubblicazione della domanda de qua sul registro delle imprese, si determina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 168, primo comma, l.f., l’improseguibilità degli avviati procedimenti esecutivi, sotto pena di nullità. I beni oggetto di pignoramento perdono de iure (provvisoriamente) la loro destinazione liquidatoria, dovendo i procedimenti avviati dai creditori essere sospesi.