argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 luglio 2020, depositata il 5 agosto 2020, n. 16706, ha sancito come gli importi versati a titolo di finanziamento non siano ripetibili se versati col fine di tenere artificiosamente in vita l’impresa finanziata per poi pervenire all'acquisizione della medesima. Nel caso di specie il finanziamento de quo volto a ritardare l’emersione della crisi d’impresa, turbando le regole del mercato e della concorrenza, per pervenire all’acquisizione dell’azienda medesima, risulta essere un comportamento sanzionabile ex art. 2035 c.c. e, pertanto, non sarebbe consentita la ripetibilità delle somme erogate.