argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza depositata in data 18 settembre 2020, n. 19597, resa a Sezioni Unite, è intervenuta sulla vexata quaestio della rilevanza degli interessi moratori ai fini usura, stabilendo che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario. Ove i Decreti ministeriali non rechino l’indicazione della maggiorazione media per interessi moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M.., così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Le Sezioni Unite hanno – altresì – chiarito che si applica l’art. 1815, comma 2, c.c. agli interessi moratori usurari, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.