argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 17 settembre 2020 n. 103, l’INPS ha illustrato le modalità di intervento del Fondo di Garanzia, di cui all'art. 2 della Legge 29 maggio 1982 n. 297, in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto alle misure di prevenzione disciplinate dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Il presupposto per l'intervento del citato Fondo di Garanzia è l'insolvenza del datore di lavoro, requisito che si ritiene dimostrato con l'apertura di una delle procedure concorsuali, previste dall'art. 2 della Legge n. 297/1982 e dall'art. 1 del D. Lgs. n. 80/1992, oppure, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare, con l'esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l'incapienza dei beni del datore di lavoro. In particolare, gli artt. 63 e 64 del D. Lgs. n. 159/2011, disciplinando il regime dei beni sequestrati/confiscati nelle due diverse ipotesi della dichiarazione di fallimento prima o dopo l'intervento interinale del sequestro, delineano la compatibilità/concorrenzialità della procedura concorsuale e delle misure patrimoniali antimafia.