argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 11 settembre 2020 n. 34, l’INAIL ha fornito alcuni chiarimenti in merito al reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. In particolare, riguardo alla valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi, l'Istituto ha chiarito che, laddove il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso o il giudizio del medico competente o del predetto Servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non può costituire, ferma restando l’imprescindibilità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro, condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo. Quando, invece, il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.