argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte Costituzionale, con Sentenza dell’8 luglio 2020, n. 142, ha confermato la piena legittimità della norma dell’art. 28 D.lgs. 175/2014 ove è previsto che gli effetti dell’estinzione delle società di capitali e delle società di persone, ai fini fiscali, sono differiti di cinque anni dalla loro cancellazione dal registro imprese. La norma risponde infatti ad esigenze di controllo e di accertamento ed è nata dalla necessità del legislatore di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori, che perseguono l’interesse fiscale, possano essere vanificate. L’estinzione di una società, derivante da cancellazione su richiesta del privato, non d’ufficio, non può dunque far venire meno la validità ed efficacia degli atti tributari.