argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 734 del 7/11/2018 depositata il 15/01/2019, si è ancora pronunciata sul tema della tassazione del trust, ritenendo di dover dare continuità all’orientamento di legittimità che, con una lettura costituzionalmente orientata degli articoli 53 e 23 della Costituzione, attribuisce rilievo al fatto che l’imposta di cui al Decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) non può che essere posta in relazione con un’idonea capacità contributiva. Di conseguenza, il conferimento di beni e diritti in trust non integrerebbe, di per sé, un trasferimento imponibile, rappresentando un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta. In detto contesto, occorrerebbe fare riferimento, quindi, non già all’indeterminata nozione di utilità economica ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario. Così, l’istituzione di un vincolo di destinazione non è tassata di per sé, ma solo quando vi sia un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, situazione che non si determina fino a che il programma del trust non arrivi a esecuzione.