argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata il 28 settembre 2020, n. 20389, intervenuta sul tema degli omessi versamenti e relative sanzioni, ha affermato che scarsa liquidità a disposizione dell’impresa di per sé non esclude l’applicabilità della sanzione prevista per il caso omesso versamento delle imposte, se non costituisce un evento imprevedibile e inevitabile, non fronteggiabile dal contribuente con le normali misure, quali gli accantonamenti, oppure la procedura di crisi o d’insolvenza. Infatti secondo la Corte: “… in materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale suddetto, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità (Cass., Sez. V, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, n. n. 8175), dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili ad esso contribuente nonostante tutte le cautele adottate e adottabili, tra i quali eventi non rientra la crisi aziendale (Cass., Sez. VI, 29 marzo 2018, n. 7850)».