argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Appello di Catania, con Decreto del 21 dicembre 2018, n. 398, R.G. 602/2019, depositato il 23 gennaio 2019, ha affermato che ai fini della dichiarazione di fallimento l’accertamento dello stato di insolvenza può anche fondarsi su un credito oggetto di contestazione e anche se tale passività sia stata assunta in seguito ad espromissione da una società già cancellata dal registro delle imprese al tempo dell’espromissione. La Corte di Appello di Catania ha anzitutto chiarato che, ai sensi dell’art. 6 l.f., il fallimento può essere dichiarato su ricorso di uno o più creditori e che, nella sua formulazione, tale norma non prevede che il credito vantato sia supportato da un titolo giudiziale. In merito all’inesistenza del credito assunto da una società cancellata dal registro delle imprese, la Corte di Appello di Catania ha richiamato i principi più volte affermati dalle Sezioni Unite e, in particolare, che l’estinzione di una società non comporta l’automatica estinzione dei rapporti giuridici in capo ad essa.