argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: reati tributari - estinzione dedito tributario - patteggiamento
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 settembre 2020 (c.c. del 24 giugno 2020), n. 26529, ha affermato, in tema di rilevanza nel giudizio penale dell’estinzione del debito tributario da parte del contribuente, che la lettura coordinata degli artt. 13 e 13 bis D.lgs. 74/2000 permette di classificare l’integrale adempimento tributario nel primo caso quale causa di non punibilità e nel secondo (art. 13 bis, ove siano stati superati i limiti di tempo e conoscenza che avrebbero reso possibile l’estinzione del reato) quale circostanza attenuante nonché presupposto per l’ammissione alla procedura di applicazione della pena ex art. 444 del codice di rito. Secondo la Corte, infatti, l’espressione “fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2”, posta in chiusura del secondo comma dell’art. 13 bis summenzionato, deve inequivocabilmente essere letta nel senso che la sentenza ex art. 444 c.p.p. possa essere emessa allorché l’estinzione del debito sia avvenuta con tempi e modalità che non consentano la più radicale e favorevole dichiarazione di non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 74/2000. L’applicazione della pena concordata, in siffatte ipotesi criminose, va pertanto ammessa solo a fronte della verifica positiva dell’avvenuta estinzione del debito tributario.