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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 settembre 2020 (ud. 20 febbraio 2020), n. 26132, ha sottolineato che qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. Per tal motivo, l'esclusione di responsabilità è prevista non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti (tra cui rientrano quelli connessi al rischio di caduta dall’alto), ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale. A tal riguardo, la Corte ha osservato che diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del committente permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo. In questa prospettiva, dunque, l'appaltante risponde come datore di lavoro dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, anche se ciò non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore stesso.