Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/10/2020 - STP: applicabile il privilegio generale ex art. 2751-bis c.c., ma non la legge fallimentare

argomento: News del mese - Economia Aziendale

Articoli Correlati: CNDCEC - FNC - società tra professionisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “La disciplina delle società tra professionisti. Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali” nel quale vengono precisati alcuni tratti riguardanti la società tra professionisti. In particolare, non può essere negato il privilegio generale ex art. 2751-bis c.c. nel caso in cui sia provato che l’attività sia sostanzialmente riconducibile al professionista socio. Inoltre, per evitare che alla società tra professionisti sia applicato lo statuto dell’imprenditore commerciale e vi sia il rischio di fallimento, l’attività professionale non deve essere organizzata da terzi seguendo logiche imprenditoriali. Per ciò che riguarda il privilegio generale, viene ripreso quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 20890/2019 ovvero che «il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis c.c. per la retribuzione dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale […] a condizione però che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente […]». Nelle società tra professionisti la personalità della prestazione dovrebbe risultare evidente, enfatizzando l’impianto normativo il rapporto personalistico con il cliente. Per ciò che concerne il fallimento, è necessario sottolineare come la disciplina delle società tra professionisti non preveda né escluda il ricorso alla legge fallimentare. Riprendendo quanto affermato dal Tribunale di Forlì nella Sentenza del 25 maggio 2017, il documento evidenzia come sia applicabile alle società tra professionisti la L. n. 3/2012 riguardante la crisi da sovraindebitamento. Tale soluzione dovrebbe essere confermata dal D.lgs. 14/2019, il quale stabilisce l’applicabilità della liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali che non siano imprese minori e, di conseguenza, dovrebbe rafforzare la possibilità di accesso delle società tra professionisti a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o liquidazione controllata. In ultimo, il documento suggerisce come la gestione delle società in esame dovrebbe essere riservata ai soli professionisti al fine di evitare eventuali attività di natura imprenditoriale.