<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Accertamento nullo in mancanza di delega al “Capo Area”

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’avviso di accertamento è da considerarsi nullo allorquando venga firmato da un impiegato della carriera direttiva, il contribuente eccepisca il difetto di sottoscrizione e l’Agenzia delle Entrate non dimostri in giudizio il conferimento di un valido atto di delega da parte del Capo dell’ufficio. È quanto sostenuto dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5083/2019 depositata il 21 febbraio 2019. Nel caso di specie sono divenuti oggetto d’impugnazione alcuni avvisi di accertamento indirizzati a una Società di persone, emessi a seguito di PVC elevato dalla Guardia di Finanza in ragione dell’indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni ritenute inesistenti e di costi ritenuti non di competenza e non inerenti. La Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, in totale riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato la nullità dei predetti avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione, mancando la firma del Capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, quando non reca la sottoscrizione del Capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; e, laddove la sottoscrizione non sia quella del titolare dell’ufficio, in caso di contestazione, incombe all’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio (Cass. civ. Sez. 5, sent. n. 27841/2018 e n. 24492/2015, tra le altre).” In applicazione del principio sopra riportato il ricorso erariale è stato respinto.