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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 20 febbraio 2020, ha affermato che il compenso spettante al nuovo amministratore può essere determinato – anche sottoforma di approvazione di un accordo – dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1 c.c. L’articolo citato, infatti, dispone che «I compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione […] sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea», e, stante il silenzio dell’art. 2386 c.c. per ciò che concerne il compenso di amministratori nominati per cooptazione, deve essere applicata la norma generale anche in tale circostanza.