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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 1° giugno 2020, n. 4339, ha affermato che l’amministratore persona giuridica deve nominare, per lo svolgimento dell’attività tipica del ruolo ricoperto, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, al quale verranno imputate – solidalmente con la persona giuridica – le medesime responsabilità civili e penali e gli stessi obblighi previsti per gli amministratori persone fisiche; le formalità pubblicitarie devono essere eseguite per entrambi i soggetti in esame. Il Tribunale di Roma, in merito alla disciplina applicabile all’amministratore persona giuridica con nomina di un rappresentante, ha evidenziato come possano essere adottate alcune norme in materia di Società Europea, GEIE e Società Cooperativa Europea poiché la finalità delle medesime risiede nel «consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell’ente collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di tutela dei terzi, tenute in considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche. Da ciò deriva la necessità della designazione di un «rappresentante persona fisica», che esercita le funzioni di amministratore». Inoltre, il Tribunale di Roma ha sottolineato come la nomina di un rappresentante debba essere considerato un atto gestorio dell’amministratore persona giuridica che si affianca alla designazione di quest’ultimo da parte della società amministrata, e che, quindi, può essere modificato in ogni momento. Il rappresentante non deve essere obbligatoriamente il rappresentante legale della persona giuridica, ma deve appartenere alla propria organizzazione.