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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 3 settembre 2020, n. 11887, ha affermato che la disciplina prescritta dall’art. 2466 c.c., riguardante la mancata esecuzione dei conferimenti, è applicabile anche ai conferimenti d’opera: non può essere accettata, infatti, la tesi secondo cui l’assunzione dell’obbligazione, e non la sua attuazione, comporterebbe l’esecuzione del conferimento. Il Tribunale di Roma ha sottolineato come, nel rispetto del principio di effettività, la sola assunzione porterebbe ad un “annacquamento” del capitale sociale: risultano essenziali sia l’effettivo svolgimento dell’attività promessa che la prestazione di una garanzia e la sua costante operatività. Per tale ragione, il socio che non assicura le prestazioni adatte a liberare la quota diviene moroso e sanzionabile ai sensi dell’art. 2466 c.c.