Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/11/2020 - Non è ammissibile una proroga all’esecuzione del concordato oltre i sei mesi

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Appello di L’Aquila, con Decreto del 23 settembre 2020, depositato in data 5 ottobre 2020, n. 616, in tema di differimento dei termini di adempimento per il concordato preventivo, per gli accordi di ristrutturazione del debito, gli accordi di composizione della crisi e i piani di risanamento del consumatore, come stabiliti dall’art. 9 del d.l. 23/2020 convertito nella Legge n. 40/2020, ha affermato che il tribunale non possa concedere termini superiori alla proroga stabilita dal legislatore di mesi sei. Nel caso esaminato, la corte territoriale ha accolto il reclamo proposto dai creditori avverso il provvedimento del tribunale di autorizzazione ad una proroga di 24 mesi, chiarendo che il differimento disposto dal legislatore rende superfluo un intervento del tribunale in merito, e che in ogni caso il tribunale non ha il potere di concedere un maggior termine.