argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Appello di Venezia, con Decreto del 28 settembre 2020, n. 2576, è intervenuta in tema di concordato con continuità aziendale, precisando che i creditori sono estranei al rischio di impresa derivante dalla continuazione dell’attività aziendale e che il legislatore ha previsto delle specifiche misure di protezione per i creditori. La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento del ceto creditorio; il piano del concordato con continuità individua una percentuale di soddisfacimento che pur non essendo fissa, è il parametro di riferimento per valutare eventuali inadempimenti.