argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 dicembre 2019, depositata in data 19 febbraio 2020, n. 4244, ha stabilito che il pagamento di un debito con cessione di un credito costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione e quindi può essere validamente esperita l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 66 l.f. L’ordinanza afferma che non trova applicazione l’art. 2901, comma 3, c.c. per il principio della par conditio creditorum e che l’atto è sempre revocabile, anche se la cessione del credito è l’unico mezzo per adempiere all’obbligazione scaduta.