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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 settembre 2020, depositata in data 13 ottobre 2020, n. 21999, ha affermato la legittimità del fallito a riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti estranei al passivo fallimentare, al fine di evitare – una volta tornato in bonis – la richiesta delle somme ingiunte. L’intervenuto fallimento interrompe il giudizio di opposizione e, dato che il curatore non ha alcun interesse a riassumere il giudizio – in quanto il credito vantato è estraneo alla massa – l’interesse e l’onere della riassunzione spettano al debitore.