argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 15 ottobre 2020, n. 22257, ha chiarito che in caso di concordato fallimentare con cessione delle azioni revocatorie, l’assuntore del concordato fallimentare avrà legittimazione attiva in luogo del curatore. Il convenuto può formulare rilievi nella comparsa, a pena di decadenza, oppure riconoscere il fatto posto a fondamento della domanda, rendendo in tal caso superflua ogni allegazione ulteriore dell’attore.