argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 settembre 2020, depositata in data 5 ottobre 2020, n. 27566, ha ribadito che la differenza fra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale, è nell’elemento soggettivo. Per integrare la prima ipotesi di reato contemplata dall’art. 217, comma 2 l.f. l’elemento soggettivo può essere indifferentemente il dolo o la colpa, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, l.f. è necessario il dolo generico, quindi la consapevole volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio.