Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/11/2020 - Fallimento del debitore opponente: rilevabile d’ufficio l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: opposizione a decreto ingiuntivo - fallimento del debitore - improcedibilità

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 dicembre 2019, depositata in data 5 marzo 2020, n. 6196, ha affermato che l’intervento fallimento del debitore nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dal debitore determina l’improcedibilità del giudizio medesimo. L’improcedibilità – prosegue la Suprema Corte – è rilevabile d’ufficio e non è, pertanto, necessaria l’instaurazione del contraddittorio con la curatela fallimentare. Ne consegue che il creditore dovrà far accertare il suo credito, in concorso con gli altri creditori, nell’ambito del procedimento di formazione dello stato passivo ex artt. 92 e ss. l.f.