argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 novembre 2019, depositata il 9 marzo 2020, n. 6506, ha chiarito come l’art. 150 del d.lgs. 5/2006, nel dettare la disciplina transitoria delle nuove disposizioni introdotte – in materia fallimentare – dal decreto medesimo, abbia individuato come spartiacque nell’applicazione della vecchia o della nuova disciplina la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Pertanto, è irrilevante l’eventuale precedente assoggettamento del debitore alla procedura di concordato preventivo. In conclusione, quindi, ancorché la procedura concorsuale minore si sia aperta in un momento antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. 5/2006, il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento successivo a quest’ultima implica l’applicazione della nuova disciplina.