argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 febbraio 2020, depositata in data 18 giugno 2020, n. 11882, ha affermato la legittimità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale che prevede il pagamento dei creditori privilegiati entro un termine eccedente l’anno dall’omologa, ossia oltre la moratoria consentita dall’art. 186-bis l.f., qualora tale dilazione ultrannuale sia accompagnata dal riconoscimento degli interessi di dilazione e dalla previsione del diritto di voto in capo anche ai creditori privilegiati in misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti. Ai fini della determinazione della perdita economica, la Corte di Cassazione propone l’utilizzo del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello al momento del termine della moratoria opportunamente attualizzato, fermo restando che i criteri di determinazione di quest’ultimo valore dovranno essere esplicitati nel piano concordatario ed essere oggetto di attestazione, pena l’inammissibilità della proposta.