argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 gennaio 2020, depositata in data 20 agosto 2020, n. 17390, ha ribadito il principio secondo cui, nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, il decreto del Tribunale che rigetta il reclamo avverso il diniego della domanda di apertura della procedura – sia essa di liquidazione del patrimonio, di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano del consumatore – non è impugnabile attraverso ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione. Il decreto, infatti, è privo dei caratteri di definitività e di decisorietà, ossia – rispettivamente – non preclude la riproposizione della domanda – anche prima del decorso dei 5 anni di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), l. 3/2012 – e non incide su un qualche diritto del debitore.