argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 novembre 2019, depositata in data 10 febbraio 2020, n. 3023, ha chiarito che è impugnabile attraverso ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione il provvedimento del Tribunale che decide sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato sulla vendita dei beni del debitore, emesso nella fase esecutiva del concordato preventivo liquidatorio. In altri termini, è da ritenersi applicabile anche in ambito concordatario – sulla scorta del principio generale di uguaglianza – il regime di ricorribilità applicabile ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione emessi ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c.