argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: art. 6 l.f. - assenza di legittimazione attiva - inammissibilità
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 gennaio 2020, depositata in data 27 febbraio 2020, n. 5312, ha chiarito che l’art. 6 l.f., nella sua nuova formulazione, esclude l’iniziativa d’ufficio in capo al Tribunale per la dichiarazione di fallimento. Pertanto, nel caso in cui venga accertata la mancata qualifica di creditore in capo al soggetto ricorrente, la carenza di legittimazione attiva di quest’ultimo comporta l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di fallimento.