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I Giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 6 febbraio 2019 (ud. 7 dicembre 2018) n. 5813, nell’ambito di un procedimento per abusivo smaltimento e abbandono sul suolo di effluenti provenienti da allevamento, hanno ribadito che, in assenza di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante condotta, i reflui sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/06 in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido (Cfr. Cass. Pen. Sez. III 6998/2017). La disciplina sui reflui, prosegue la Corte, trova applicazione solo se il collegamento tra il ciclo di produzione e il recapito finale è diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento atteso che l’art. 183 lett. h) del D.Lgs. 152/06 definisce “scarico” – rimandando così alla disciplina dei reflui – esclusivamente «l’immissione effettuata tramite sistema stabile e diretto di collettamento».