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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 luglio 2020, depositata in data 5 agosto 2020, n. 16708, ha confermato l’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, esperita dal curatore del fallimento di una società appaltatrice, del pagamento eseguito dall’Amministrazione committente – in qualità di terzo pignorato – a favore del subappaltatore. In particolare, argomenta la Suprema Corte, ai fini della declaratoria di inefficacia del pagamento in parola, è irrilevante cha la stazione appaltante abbia opposto o meno, quale condizione di esigibilità del credito dell’appaltatore nei suoi confronti, la prerogativa della sospensione dei pagamenti ex art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006, che permette alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle quietanze dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore; è, invece, sufficiente e assorbente la circostanza che la stazione appaltante si sia dichiarata debitrice nei confronti della società poi fallita e che abbia ottemperato all’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, pagando il subappaltatore in luogo dell’appaltatore.