argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 settembre 2020, depositata in data 2 ottobre 2020, n. 21009, ha precisato come la competenza a conoscere le azioni promosse dall’imprenditore in bonis che nelle more del giudizio sia stato ammesso ad una procedura concorsuale, non spetti al tribunale che abbia dichiarato lo stato di insolvenza (non trovando applicazione gli artt. 24 e 51 l.f.), essendo azioni preesistenti alla dichiarazione di insolvenza. Tale intervento della Suprema Corte chiarisce, inoltre, il significato della frase “azioni scaturite dal fallimento”, di cui all’art. 24 l.f., e della non applicabilità ai procedimenti connessi per mera occasionalità al fallimento, come nel caso di giudizi promossi, per crediti preesistenti, anteriormente alla dichiarazione di insolvenza.