argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: art. 6 l.f. - legittimati attivi - creditori non ammessi allo stato passivo
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 luglio 2020, depositata in data 2 ottobre 2020, n. 21144, ha ribadito come ritenga siano legittimati attivi a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento anche i creditori che poi non vengano ammessi al passivo fallimentare. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema, ex art. 6 l.f., non ha alcun rilievo la circostanza che i crediti posti a fondamento del ricorso per la dichiarazione di fallimento non siano stati successivamente riconosciuti in sede di accertamento del passivo. Infatti, viene precisato, ciò che conta è che durante il procedimento prefallimentare gli stessi risultino prima facie esistenti e che l’impresa fallenda si trovi in uno stato di impotenza economica.