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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 settembre 2020, depositata in data 8 ottobre 2020, n. 21730, ha chiarito il criterio di calcolo relativo alla quantificazione del risarcimento dei danni patiti dal fallimento, nonché come a risarcire lo stesso siano chiamati non solo gli amministratori di diritto, ma anche quelli di fatto in modo solidale tra loro. In particolare, viene evidenziato come la corretta quantificazione dei danni subiti dal fallimento (in assenza di corretta tenuta delle scritture contabili) avvenga operando la differenza tra passivo e attivo fallimentare, seguendo i criteri descritti dalla Suprema Corte (S.U. n. 9199 del 26 maggio 2015). Per quanto attiene la disciplina della responsabilità degli amministratori di società di capitali, invece, nella sentenza in esame viene chiarito come la normativa de qua sia applicabile anche a coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale (anche in assenza di una investitura, ancorché irregolare o implicita), svolgendo funzioni analoghe o superiori a quelle degli amministratori di diritto – risultando, quindi, degli amministratori di fatto –, con la conseguenza che tra amministratori di fatto e amministratori di diritto sussiste una responsabilità in solido.