Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/11/2020 - La produzione, in sede di reclamo, della situazione patrimoniale non ostacola il fallimento in assenza di bilanci

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 giugno 2020, depositata in data 9 ottobre 2020, n. 21748, ha chiarito come, in assenza di produzione di documentazione idonea a dimostrare la carenza dei requisiti dimensionali e dei bilanci del triennio, la dichiarazione di fallimento non possa essere bloccata. Gli ermellini hanno infatti precisato come la documentazione de quibus costituisca prova privilegiata (seppur non assurga a prova legale) della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e non sussista alcuna equipollenza tra i bilanci sociali e la situazione economico-patrimoniale della società. I primi, infatti, appartengono alla condotta statutaria di rendiconto, di cui agli artt. 2217 e 2435 c.c., con un’autonoma disciplina per confezione, pubblicità e responsabilità anche penale, mentre la seconda è formata dall’imprenditore in occasione delle opportunità di difesa tipizzate avanti al tribunale.