argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 settembre 2020, depositata in data 22 ottobre 2020, n. 23139, ha stabilito che, nell’ambito di un concordato con continuità aziendale, non si ha effetto purgativo con l’assegnazione dell’immobile al socio di una cooperativa, se tale assegnazione avviene in esecuzione del piano di continuità gestionale dell’attività, il quale ha portato alla conclusione degli alloggi rimasti incompiuti. Nel caso di specie, il trasferimento del bene immobile è stato, quindi, il frutto della continuazione dell’attività di impresa e non della liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio della stessa. E la logica sottesa alla vendita è stata la libera scelta del cessionario sul mercato, senza ricorso ad una procedura competitiva e ad evidenza pubblica. Una simile modalità di individuazione dell’acquirente, segnala la Suprema Corte, non è coerente con il sistema di norme che giustificano la cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato e, pertanto, ne ostacola la purgazione. In buona sostanza, qualora il piano preveda il trasferimento degli alloggi ai soci della compagine in concordato, sotto forma di assegnazione onerosa, anche in virtù di precedenti obblighi contrattuali, è il ricorso a una procedura competitiva ad evidenza pubblica, secondo le modalità art. 163-bis l.f., la condizione che giustifica l’applicazione della disciplina fallimentare in materia di purgazione delle iscrizioni pregiudizievoli.