argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 dicembre 2019, depositata in data 20 febbraio 2020, n. 4343, ha nuovamente evidenziato come la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare occorre siano coordinati, affinché sia garantita e preferita (al fallimento) la soluzione negoziale della crisi (ove percorribile). Pertanto, qualora siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, una domanda di concordato preventivo e un procedimento prefallimentare, gli stessi potranno essere riuniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 273 c.p.c., anche d’ufficio, consentendo l’obiettivo sopracitato della gestione coordinata.