argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 settembre 2018, n. 31313, depositata il 4 dicembre 2018, richiamando il disposto di cui all’art. 43 l.f. in tema di capacità processuale del fallito, ha affermato che quest’ultimo conserva la legittimazione a stare in giudizio solo nel caso in cui lo stesso agisca a tutela di diritti strettamente personali o qualora il curatore resti inerte. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha sollevato il difetto di legittimazione del fallito a ricorrere per cassazione, in quanto il fallimento era stato parte della controversia attraverso la riassunzione della causa nel giudizio di appello, con conseguente definitiva acquisizione del rapporto processuale da parte della procedura fallimentare. La rinuncia della curatela a ricorrere per cassazione, pertanto, non restituisce al fallito la legittimazione processuale, e il difetto di legittimazione è assoluto ed è rilevabile dal giudice anche d’ufficio.