argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 settembre 2020, n. 20495, ha affermato che il presupposto di efficacia per la cessione in blocco dei crediti bancari è costituito dalla pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia tale pubblicazione può essere surrogata dagli altri adempimenti prescritti dall’art. 1264 c.c., come la notificazione della cessione; la pubblicazione infatti costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei crediti della banca, ma non incide sulla circolazione del credito, né sul perfezionamento della fattispecie traslativa.