argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con Messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, l’INPS ha chiarito che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore si trovi in quarantena o sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, ex art. 26, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), ma continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, in modalità di smart working, telelavoro, o altra modalità, in quanto in tali casi non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione; diversamente, invece, in caso di malattia conclamata, ex art. 26, comma 6, del citato decreto legge, in cui il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro ed ha diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.