argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con Messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, l’INPS ha chiarito che, in base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, di cui all’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, l’INPS ha ritenuto che le suddette indicazioni debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.