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Il Consiglio di Stato, con Sentenza del 9 ottobre 2020, n. 6009, è tornato ad occuparsi della questione dell’applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di gara. A tal proposito, richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 10 del 2020, il Collegio ha ribadito che la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 d.lgs. n. 50/2016, deve essere applicata anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non rappresentando un ostacolo rispetto a tale applicabilità l’eccezione dell’art. 5- bis , comma 3, d.lgs. n. 33/2013, in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241/1990, la quale non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato. Il Collegio ha inteso precisare che deve, anche con riguardo agli atti della procedura di gara accessibili, essere effettuata la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.