argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Tar Lazio, Roma, con Pronuncia del 23 ottobre 2020, n. 10818, si è espresso in merito al riconoscimento o meno della possibilità per il whistleblower di accedere alle proposte degli uffici sull’archiviazione delle sue segnalazioni. Il Tar ha richiamato il Regolamento del 24/10/18 che disciplina i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990, regolamento che, da un lato, afferma il diritto di accesso agli atti amministrativi per fini difensivi etc. e, dall’altro, lo esclude relativamente alle proposte degli uffici. Nel caso trattato nella sentenza era stato impugnato un provvedimento dell’ANAC con cui si negava l’accesso ad una deliberazione del Consiglio dell’ANAC, con cui era stata disposta l’archiviazione di alcune segnalazioni effettuate dal ricorrente quando era ancora dipendente di un Comune, nella qualità di whistleblower ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. 165/2001. A seguito della presentazione di un’istanza di accesso, al ricorrente era stata consegnata solo una fotocopia di uno stralcio della citata delibera consistente in poche parole del verbale: «Il Consiglio delibera in conformità alla proposta dell’Ufficio», senza che questa proposta fosse resa nota al ricorrente né allegata alla documentazione richiesta. Il giudice amministrativo, dopo aver rammentato che per avere diritto d’accesso a detti atti l’interessato deve dimostrare «la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» e, dopo aver ribadito che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», ha riconosciuto al ricorrente il diritto di accesso alla deliberazione poiché aveva un interesse difensivo in quanto, quando rivestiva un incarico dirigenziale nel Comune, aveva presentato alcune segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. 165/01, il quale regola il whistleblowing. In ordine alla correlata questione dell’accessibilità delle proposte di delibera, si precisa nella sentenza, che la disciplina sull’accesso documentale prevede sia una serie di ipotesi per le quali è vietata l’ostensione, tra le quali ricorre quella dell’accesso alle proposte d’ufficio, fattispecie, peraltro, prevista anche dal regolamento dell’ANAC del 2018, che un’eccezione a tale divieto. Tale eccezione si configura nel caso in cui la proposta venga richiamata nella motivazione per relationem: in tale ipotesi la proposta dell’ufficio deve considerarsi accessibile. Il Tar ha concluso affermando che, essendo la proposta richiamata nelle conclusioni della deliberazione, e trattandosi, quindi, di atto richiamato per relationem nella motivazione del provvedimento, lo stesso deve ritenersi ostensibile, dovendo, di conseguenza, l’ANAC provvedere a renderlo accessibile al ricorrente.