argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: amministratore - società schermo - sanzioni
Con ordinanza n. 21790, depositata in data 9 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, nel confermare l’orientamento già consolidato, ribadisce il principio in base al quale l’amministratore risponde delle sanzioni dell’ente solo se la società è uno schermo. La Cassazione ha affermato che l’art. 7 del Dl 269/2003, che esclude la responsabilità di terzi rispetto a società ed enti, incontra un limite individuato nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali. In tal caso, le sanzioni tributarie possono essere irrogate anche nei confronti della persona fisica che ha di fatto beneficiato materialmente delle violazioni commesse apparentemente dall’ente. In ipotesi in cui la società sia una mera fictio, creata nel suo esclusivo interesse, la persona fisica che ha agito è, nel contempo, trasgressore e contribuente e quindi non opera l’esclusione da responsabilità prevista dall’art. 7 del Dl 269/2003 poiché tale norma è rivolta alla tutela di chi, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica. La Cassazione ha escluso le ipotesi di concorso sia delle persone fisiche estranee all’ente (consulenti, professionisti) sia di dipendenti ed amministratori.