argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 2 aprile 2019, depositata il 2 aprile 2019, chiamato ad esprimersi nell’ambito di un ricorso ex art. 36 l.f. presentato dal creditore di una società fallita avverso il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo, ha affermato che la pendenza di un procedimento per opposizione allo stato passivo non impedisce al curatore di ripartire l’attivo ovvero la chiusura della procedura stessa, in quanto – ai sensi dell’art. 113 l.f. – la curatela ha l’obbligo di dedurre ed accantonare le quote che spettano a quattro categorie di creditori i cui diritti non siano ancora stati accertati, tra i quali vi è anche il creditore opponente a favore del quale sia stata disposta una misura cautelare. Nel caso di specie, non sussistendo altre forme di tutela atte a salvaguardare i diritti del creditore in questione – ed essendo, pertanto, la tutela garantita dall’art. 113 l.f. una forma di tutela cautelare d’urgenza integrativa – il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal creditore opponente ed ha ordinato al curatore di provvedere all’accantonamento della somma eventualmente spettante allo stesso.