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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 settembre 2018, n. 33116, depositata il 21 dicembre 2018, ha chiarito che con l’atto di desistenza fatto pervenire anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il creditore – istante per la dichiarazione di fallimento – perde la legittimazione nel procedimento e il tribunale fallimentare è inibito dal pronunciarsi in ordine alla dichiarazione di insolvenza. Nel caso di specie, il debitore aveva depositato, in sede di reclamo ex art. 18 l.f., atto di desistenza del creditore istante avente data anteriore a quella di dichiarazione del fallimento. La conseguenza – conclude la Suprema Corte – non può che essere la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.