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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 febbraio 2019 (ud. 1° febbraio 2019), n. 8431, si sofferma sulla linea di demarcazione tra i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale. In particolare, i giudici di legittimità stabiliscono che qualora le somme prelevate dalle casse sociali da parte degli amministratori siano destinate a ripagare somme versate in conto capitale, allora sarà integrata la fattispecie distrattiva, in quanto siffatto credito non è esigibile durante la vita della società, ma solo sull’eventuale residuo attivo a seguito di liquidazione; diversamente, conferimenti effettuati a titolo di mutuo danno luogo alla diversa fattispecie di bancarotta preferenziale nel caso in cui i creditori vengano soddisfatti fuori dalla procedura di liquidazione, in violazione della par condicio creditorum.