argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Sentenza depositata in data 30 settembre 2020, n. 20831, ha chiarito che sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Nel caso di specie, a seguito di un controllo della Fiamme Gialle, era stato accertato che i macchinari venduti al contribuente venivano rivenduti a prezzo maggiorato a una società di leasing, la quale li rivendeva a sua volta ad aziende che successivamente dichiaravano fallimento. I Supremi Giudici hanno chiarito, con la sentenza in oggetto, che sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, i costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche se inseriti nell’ambito di una frode carosello, per il solo fatto che sono stati sostenuti. Non rileva, infatti, l’eventuale consapevolezza dell’acquirente del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che non si tratti di costi direttamente utilizzati per la commissione di un delitto non colposo.