Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/11/2020 - Sospensione condizionale della pena e rimessione in pristino

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 ottobre 2020, n. 28671, dopo aver ricordato come il reato di costruzione abusiva abbia natura permanente per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita e come il suo momento di cessazione vada individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera (o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e sino alla data del giudizio), ha ribadito che è ormai pacifica la possibilità di subordinare la sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. In particolare, i Giudici hanno richiamato il principio interpretativo in ossequio al quale la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione troverebbe giustificazione nella circostanza che la presenza sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta indiscutibilmente una conseguenza dannosa e pericolosa del reato, da eliminare (cfr. a titolo di esempio Cass. Pen. n. 3251/2015). Il discorso, prosegue la Corte, non muta con riferimento alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi cui pure può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso.