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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 ottobre 2020, n. 27992, ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la compensazione ex art. 10 quater d.lgs. 74/2000 ricomprende tanto quella c.d. verticale quanto quella c.d. orizzontale, ossia concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette o all’IVA. Secondo la Corte, infatti, l’essenza di tale fattispecie è rappresentata dal ricorso a un istituto applicato nonostante l’assenza di un valido titolo, per cui a rilevare è la natura sostanziale – e non formale – dell’operazione realizzata; è evidente, infatti, che il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, stante il richiamo operato dalla norma in esame all’art. 17 d.lgs. 241/1997, si configura in ogni caso in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito d’imposta inesistente o non spettante, di qualsiasi natura.