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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 ottobre 2020, n. 28489, ha osservato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 occorrono due presupposti, ossia che l’ammontare dell’imposta evasa ecceda la soglia di punibilità legalmente prevista e che l’omissione abbia ad oggetto l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata. Orbene: a parere della Corte, non è richiesta dalla norma in parola l’acquisizione al fascicolo processuale della dichiarazione fiscale o di altra prova legale, «essendo sufficiente che il giudice raggiunga la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per l’integrazione della fattispecie e ne dia conto in motivazione». Nel caso di specie, il giudice del merito aveva ritenuto provata la presentazione della dichiarazione IVA in base alla denuncia presentata dall’Agenzia delle Entrate, originata dalla valutazione – a opera del funzionario accertatore – della dichiarazione fiscale contenente la specifica indicazione dell’IVA da versare relativamente all’anno d’imposta di cui si trattava.